Cláusula que excluye al inquilino de indemnización por realizar mejoras no debe considerarse como una cláusula limitativa de responsabilidad, por tanto, puede incumplirse con dolo o culpa (Italia) [Cassazione Civile 5968/2020]

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Fundamento destacado: Lo cual, en este punto, la Junta observa en cuanto a la operación en cuestión (refiriéndose a la renuncia previa por parte de la sociedad subconcesionaria, de cualquier compensación por las obras de adecuación del inmueble alquilado) El caso a que se refiere el art., no es aplicable en modo alguno. 1229 del Código Civil, al no existir limitación previa de responsabilidad de la sociedad concedente por dolo o negligencia grave en relación con el compromiso de que se trate;

Tribunal de Casación – copia no oficial lo cual, al respecto, según la enseñanza de la jurisprudencia de Legitimación, la cláusula del contrato de alquiler que excluye el pago de una indemnización por mejoras a favor del inquilino. No debe incluirse entre aquellos que prevén una limitación de responsabilidad de la contraparte que lo elaboró, sin afectar las consecuencias de la falta o posible incumplimiento de este último, actuando sobre el derecho material, excluyendo la compensación por las mejoras previstas por el art. 1592 bacalao. civil con norma derogable (ver Sección 3, Sentencia no. 10425 del 18/07/2002, Rv.555891-01)


Civile Ord. Sez. 3 Num. 5968 Anno 2020
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: DELL’UTRI MARCO
Data pubblicazione: 03/03/2020

ORDINANZA

sul ricorso 6117-2018 proposto da:
FATTORIE GAROFALO SOC. COOP. AGRICOLA in persona del
legale rappresentante pro tempore RAFFAELE GAROFALO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA
120/5, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO
AULETTA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANTONIO QUARTO;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA MARITTIMA MERIDIONALE SRL in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. GAETANO IMPROTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3 C/0 STUDIO ASSOCIATO SANDULLI, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO D’ATTORRE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARMINE RUOTOLO, EMILIO RUOTOLO;

– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 5032/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Rilevato che, con sentenza resa in data 22/12/2017, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto dalla Com- pagnia Marittima Meridionale s.r.l. (CMM), e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigetta- to la domanda proposta dalla Fattorie Garofalo soc. coop. agricola per la pronuncia della risoluzione del contratto di subconcessione conclu- so tra le parti per inadempimento della CMM (quale subconcedente), contestualmente condannando la Fattorie Garofalo al pagamento, in favore della CMM, dei canoni scaduti e non corrisposti; che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, discostandosi da quanto sostenuto dal primo giudice e dalla coopera- tiva subconcessionaria, ha evidenziato come, rispetto alla questione relativa all’eventuale ricorso, a carico dell’immobile locato, di vizi rile-
vanti ai sensi dell’art. 1578 c.c., assumesse carattere assorbente la circostanza consistita nell’avvenuta espressa assunzione, da parte della società conduttrice, di ogni responsabilità, onere o rischio, in re- lazione al mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative neces- sarie per lo svolgimento dell’attività cui l’immobile locato sarebbe sta- to destinato, da tanto sollevando la posizione contrattuale della CMM; che, conseguentemente, nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla CMM, secondo quanto preteso dalla conduttrice, alla qua- le, sotto altro profilo, neppure avrebbe potuto riconoscersi alcuna in- dennità per i lavori eseguiti all’interno dell’immobile locato, avendo la stessa conduttrice espressamente e formalmente rinunziato ad ogni rimborso o indennità con riferimento a detti lavori; che, infine, avendo la Fattorie Garofalo conservato la detenzione dell’immobile fino alla scadenza del rapporto contrattuale, la stessa doveva essere condannata al pagamento, in favore di controparte, di tutti canoni alla stessa non corrisposti; che, avverso la sentenza d’appello, la Fattorie Garofalo soc. coop. agricola propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; che la Compagnia Marittima Meridionale s.r.l. resiste con controri- corso; che entrambe le parti hanno depositato memoria;

considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente cen- sura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1578 c.c. (in rela- zione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente escluso che l’inidoneità dell’immobile locato al conseguimento delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento del-
le attività convenute nel contratto di locazione non integrasse la fatti- specie del vizio della cosa locata rilevante ai sensi dell’art. 1578 c.c.,v tale da legittimare la conduttrice alla richiesta di risoluzione del con- tratto e di risarcimento del danno; che il motivo è inammissibile; che, al riguardo, osserva il Collegio come la ricorrente abbia pro-
spettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio in- dividuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta; che, sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giu- risprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugna-
zione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le qua- li, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erro- nea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore oc- corre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un ‘non motivo’, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);

[Continúa…]

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